diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 02/05/1975 (Rv. 375312 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PER LA PENDENZA DI GIUDIZIO PENALE - AZIONE PENALE - PROMOVIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375312-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PER LA PENDENZA DI GIUDIZIO PENALE - AZIONE PENALE - PROMOVIMENTO - CONDIZIONI.*

Ai fini della sospensione del processo civile a norma dell'art 3 cod proc pen, si ha inizio dell'Azione penale quando il giudice ne sia stato investito dal pubblico ministero mediante richiesta d'istruzione formale o di citazione a giudizio, o quando, trattandosi di reato appartenente alla Competenza del pretore, sia stato emesso il decreto di citazione a giudizio o il decreto penale di condanna. (V 2784/72, mass n 360476).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)