Sez. 3, Ordinanza n. 18292 del 28/11/2003 (Rv. 568562 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Azione di usucapione proposta dall'affittuario di un fondo agrario - Carattere pregiudiziale rispetto all'azione di rilascio promossa dal concedente - Configurabilità - Condizioni - Accertamento dell'anteriorità dell'acquisto per usucapione rispetto alla cessazione del rapporto contrattuale - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Sussiste il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell'art. 295, cod. proc. civ., impone la sospensione del processo, tra il giudizio promosso dal concedente nei confronti dell'affittuario per il rilascio di un fondo rustico ed il giudizio, vertente tra le stesse parti, avente ad oggetto l'accertamento dell'acquisto della proprietà del fondo da parte dell'affittuario per effetto della usucapione, qualora quest'ultimo deduca di avere acquistato il bene in data anteriore a quella dedotta dal concedente quale data di cessazione del rapporto contrattuale, poiché, in tale ipotesi, siffatto accertamento è logicamente incompatibile con l'accertamento della esistenza di obbligazioni contrattuali al tempo in cui l'affittuario avrebbe già acquistato la proprietà del fondo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)