Sez. L, Sentenza n. 3784 del 14/03/2003 (Rv. 561150 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono - Clausola di riserva apposta alla relativa domanda - Disciplina ex art. 81, nono comma, legge n. 448 del 1998 - Esclusione degli interessi dalle somme soggette a restituzione da parte degli enti previdenziali - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 81, nono comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 in materia di clausole di riserva di ripetizione apposte alle domande di condono previdenziale, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3, 24 e 97 Costituzione, della previsione normativa di esclusione degli interessi dalle somme che gli enti previdenziali sono tenuti a restituire alle aziende in caso di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, tenuto conto che il complessivo intervento del legislatore nella predetta materia - con il riconoscimento alle aziende di un'agevolazione "ulteriore" rispetto al condono, quale la facoltà di condizionare risolutivamente gli effetti di questo, e la contestuale esclusione degli interessi sulle somme eventualmente da restituire - configura una regolamentazione di tipo "transattivo", nel cui ambito la previsione di non debenza degli interessi, rispondendo all'esigenza di non aggravare la posizione degli enti suddetti eventualmente obbligati alla restituzione dell'indebito, configura una situazione del tutto particolare e diversa rispetto agli altri contribuenti che abbiano diritto, a diverso titolo, alla ripetizione di contributi indebitamente versati (v. Corte Cost. n. 234 del 2002); né, d'altra parte, la medesima previsione esclude che l'ente obbligato alla restituzione sia tenuto a comportarsi, nell'adempimento della sua obbligazione "ex lege", secondo il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e quello di correttezza e buona fede ex art. 1175 cod. civ., fermo restando che, peraltro, il credito del contribuente non resta privo di tutela giurisdizionale essendo comunque esperibile l'azione giudiziale (cognitoria ed eventualmente esecutiva) in caso di inadempimento.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 com. 9 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)