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Sez. L, Sentenza n. 13942 del 24/07/2004 (Rv. 575875 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono - Clausola di riserva ex art. 81, legge n. 448 del 1998 - Condizioni di efficacia - Contestualità con la domanda - Necessità.
Stato
decisa il 2004-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575875-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di condono previdenziale, l'apposizione della riserva di accertamento dell'obbligo contributivo e di ripetizione di quanto pagato, ai sensi dell'art. 81, comma nono, legge n. 448 del 1998, deve essere necessariamente contenuta nella domanda di condono previdenziale, poiché si configura come condizione risolutiva apposta alla suddetta domanda di condono; pertanto se l'interessato abbia proposto domanda di condono senza riserva di ripetizione, la domanda stessa è configurabile come riconoscimento del debito contributivo, senza che sia possibile una successiva azione per ripetere quanto pagato.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)