Sez. 5, Sentenza n. 3613 del 07/11/2006 Ud. (dep. 31/01/2007) Rv. 236044 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Mutamento del giudice - Prove acquisite nella fase precedente - Mancata rinnovazione degli atti assunti richiesta dal difensore - Violazione dell'art. 511 cod. proc. pen. - Sussistenza - Conseguenze.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE
In tema di mutamento del giudice, non è utilizzabile come prova testimoniale il solo verbale della assunzione davanti ad un giudice diverso da quello del dibattimento, ma si deve ripetere l'assunzione della prova, potendosi procedere alla lettura dei verbali solo successivamente all'esame della persona che le abbia rese, sempre che esso possa avere luogo ed il difensore ne abbia fatto richiesta. Ne consegue che sussiste la violazione dell'art. 511 cod. proc. pen. qualora il giudice del dibattimento - diverso da quello che aveva provveduto all'assunzione delle prove - dichiari utilizzabili gli atti così assunti senza provvedere alla loro rinnovazione, ancorché richiesta dal difensore dell'imputato; tale violazione non è, tuttavia, compresa nell'elencazione tassativa di cui all'art. 604 cod. proc. pen. e, quindi, è illegittima la decisione con cui il giudice di appello dichiari la nullità della sentenza di primo grado e spetta allo stesso giudice di appello provvedere all'escussione dei testi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)