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Sez. 3, Sentenza n. 13061 del 14/07/2004 (Rv. 574555 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE | Udienza di discussione dinanzi al giudice di pace - Necessità di successiva sostituzione del giudice - Decreto di sostituzione - Necessità di comunicazione - Esclusione - Necessità del nuovo giudice di fissare nuova udienza di precisazione delle conclusioni - Sussistenza - Mancata fissazione - Conseguenze - Nullità assoluta rilevabile fino al formarsi del giudicato - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574555-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE

Nel caso in cui sia stato necessario provvedere alla sostituzione del giudice di pace dinanzi al quale si era svolta l'udienza di discussione della causa perché cessato dall'incarico, il decreto del capo dell'ufficio che dispone ex art. 174 cod. proc. civ. la sostituzione non deve essere comunicato alle parti, ma il nuovo giudice designato deve fissare una nuova udienza dinanzi a sè per il rinnovo della discussione della causa, in mancanza verificandosi un difetto della legittima costituzione del giudice, e conseguentemente una nullità, assoluta ed insanabile, della sentenza emanata, rilevabile in ogni stato e grado del processo fino al formarsi del giudicato, e non anche oltre, a mezzo dell'azione di nullità. La nullità, rilevata nel corso del giudizio di Cassazione, comporta la necessità di rimettere la causa al giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 63, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)