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Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002 (Rv. 552769 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Morte del domiciliatario - Inefficacia della elezione di domicilio - Sopravvivenza della organizzazione del professionista - Rilevanza - Interpretazione della dichiarazione - Necessità - Elezione di domicilio presso lo studio di una individuata persona fisica - Morte del domiciliatario - Inefficacia della elezione di domicilio - Conseguenze ai fini della notificazione delle impugnazioni - Necessità di notificare l'impugnazione alla parte personalmente - Notifica presso lo studio del procuratore domiciliatario deceduto - Nullità.
Stato
decisa il 2002-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552769-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO

La morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ., alla parte personalmente. Tale principio trova deroga nella ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio. Tuttavia, allorquando dalla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato come quello proprio di una individuata persona, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso l'elezione di domicilio deve ritenersi fatta non con riferimento alla organizzazione in sè, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo; ove, peraltro, l'organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)