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Sez. 1, Sentenza n. 1458 del 18/04/1975 (Rv. 375026 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - RISERVE - ONERE DELL'APPALTATORE - PRESENTAZIONE TEMPESTIVA - NECESSITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375026-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - RISERVE - ONERE DELL'APPALTATORE - PRESENTAZIONE TEMPESTIVA - NECESSITA - LIMITI.*

Il principio della tempestivita delle riserve che l'appaltatore di lavori di esecuzione di opere pubbliche deve formulare rispetto a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivo riveste carattere generale, con queste sole eccezioni: fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalita di documentazione cronologica dell'iter esecutivo dell'opera; ovvero, comportamento doloso o gravemente colposo della pa nell'eseguire adempimenti amministrativi, non incidente direttamente sull'esecuzione dell'opera; ovvero, ancora, fatti cosiddetti 'continuativì, quando l'appaltatore non abbia potuto ancora trarre dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli la percezione della loro incidenza economica. (Conf 78/74, mass n 367608).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 36, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)