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Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 06/02/2004 (Rv. 569935 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA | Amnistia propria - Natura di causa estintiva del reato - Conseguenze - Formazione della regiudicata - Esclusione - Libera valutabilità degli elementi di prova relativa ai fatti del giudizio penale da parte del giudice civile - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569935-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA

La declaratoria di estinzione del processo penale per amnistia propria (che estingue il reato, ma non il fatto storico ad esso sotteso) impedisce il formarsi della regiudicata, e rende, di conseguenza, liberamente valutabili, da parte del giudice civile, gli elementi di prova relativi a quel fatto acquisiti in quel processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)