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Sez. 5, Sentenza n. 18370 del 16/09/2005 (Rv. 583583 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Lavoratore dipendente - Interessi sui crediti per competenze arretrate - Tassabilità - Criteri - Distinzione per periodi - Necessità.
Stato
decisa il 2005-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583583-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE

In tema di tassabilità degli interessi sui crediti di lavoro per competenze arretrate (divenuti tassabili dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 557 del 1993, convertito in legge n. 133 del 1994), dato che gli interessi maturano progressivamente con il decorso del tempo, periodo per periodo, debbono essere distinti ai fini della tassazione gli interessi maturati nei diversi periodi, quelli afferenti a periodi in cui gli interessi non erano soggetti ad imposizione e quelli relativi, invece, a periodi in cui lo erano.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 CORTE COST., Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)