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Sez. 4, Sentenza n. 5657 del 25/11/1997 Ud. (dep. 15/05/1998) Rv. 211109 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - GUIDA SENZA PATENTE | Mancato conseguimento della patente - Applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211109-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - GUIDA SENZA PATENTE

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 116, comma 18, cod. della strada, non riguarda il caso di chi non abbia conseguito patente alcuna (nel senso che la sospensione dovrebbe riguardare la patente eventualmente conseguita dopo la commissione del reato), ma solo quelli di guida con patente diversa da quella richiesta, puniti con sanzione penale prima della sentenza della Corte Costituzionale 10.1.1997, n. 7.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 116 com. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)