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Sez. 4, Sentenza n. 867 del 17/03/1999 Cc. (dep. 31/03/1999) Rv. 213487 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA ALCOOL | Mancato conseguimento della patente - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213487-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA ALCOOL

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione fisica o psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non può essere disposta, per ineseguibilità derivante da mancanza dell'oggetto, quando il condannato non risulti titolare di patente.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 187 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)