Sez. 4, Sentenza n. 19413 del 29/03/2013 Cc. (dep. 06/05/2013) Rv. 255081 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Guida in stato di ebbrezza - Velocipede - Sanzione amministrativa accessoria - Sospensione della patente - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. (Fattispecie relativa a contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica commessa alla guida di un velocipede per la cui circolazione non era richiesta la patente).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Strada Nuovo art. 222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)