Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Testo vigente
Art. 38
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998, N.502
Titolo VI. Locali di produzione
Art. 39
1. I locali dei molini, panifici e pastifici devono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, devono essere areati ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzature adeguate ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Essi, inoltre, devono corrispondere a tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti.
Art. 40
1. E' vietato conservare o comunque detenere nei locali adibiti alla macinazione, panificazione e pastificazione, nonche' nei locali con essi comunicanti, sostanze il cui impiego non sia consentito dalla presente legge, salvo che i locali siano adibiti anche alla produzione della pasticceria o alla vendita di tali sostanze.
Titolo VII. Prelevamento dei campioni e controlli
Art. 41
1. Le modalita' per il prelevamento dei campioni di cereali, di sfarinati, di pane e di pasta alimentare saranno stabilite con il regolamento.
Art. 42
1. I campioni devono immediatamente essere inviati per le analisi ai laboratori di igiene provinciali e comunali ovvero agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
2. Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmettera' denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi. Contemporaneamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dal prelevamento dei campioni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunichera' all'esercente presso cui e' stato fatto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Entro lo stesso termine perentorio, analoga comunicazione sara' fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali o la merce sia stata consegnata con distinta resa obbligatoria dall'articolo 24.
3. Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico provinciale istanza di revisione, in carta da bollo, unendovi la ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale della somma che sara' indicata nel regolamento per ogni singola voce.
4. Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanita' entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di revisione.
5. Per la comunicazione agli interessati si provvedera' nei modi e nei termini previsti dal secondo comma del presente articolo.
6. In caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmettera', entro il termine di 15 giorni dall'una o dall'altra scadenza, le denunce al medico provinciale del luogo ove ha sede la ditta per i provvedimenti di cui al successivo articolo 44.
7. Il medico provinciale, qualora si tratti di delitti previsti dal Capo II e dal Capo 111 del Titolo VI del Libro II del Codice penale, trasmettera' immediatamente le denunce all'autorita' giudiziaria.
8. In tal caso l'istanza di analisi revisionale dovra' essere presentata direttamente all'autorita' giudiziaria competente, la quale provvedera' alternativamente a disporre la revisione nelle forme indicate dai commi precedenti o ad ordinare perizie ai sensi degli articoli 314, 391 e 398 del Codice di procedura penale.
9. Le spese relative all'analisi di revisione sono a carico del richiedente, tanto nel caso di condanna, quanto nei casi di definizione in via amministrativa o di condono.
10. Per l'esecuzione dell'analisi di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190.2
Art. 43
1. La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge, nonche' di quelle che verranno stabilite con il regolamento e con i provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge medesima e' affidata al Ministero della sanita' ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
2. A tal fine le autorita' preposte alla vigilanza possono procedere in qualunque momento ad ispezione e prelievo di campioni nei locali di produzione, di deposito e di vendita, nonche' sugli scali e sui mezzi di trasporto.
3. Esse possono, altresi', procedere al sequestro delle merci. Il medico provinciale, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, puo' ordinare la distruzione delle merci sequestrate.
4. Le persone incaricate del servizio di vigilanza sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
Titolo VIII. Vigilanza e sanzioni
Art. 44
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato:
a) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 (secondo comma), 18, 27, 34, 36 (secondo comma), e' punita con l'ammenda sino a lire 2.000.000;
b) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 (ultimi commi), 16, 17, 20 (secondo, terzo e quarto comma), 21, 22 (ultimo comma), 24 (secondo e terzo comma), 26, 33 (ultimo comma) e' punita con la ammenda sino a lire 200.000;
c) la violazione delle norme della presente legge diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b) e del regolamento per l'esecuzione della presente legge nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge medesima e' punita con l'ammenda sino a lire 1.000.000.
2. In ogni caso il contravventore e' tenuto al pagamento della tassa di analisi. Al personale preposto al servizio di vigilanza competono i diritti previsti dalla legge 5 aprile 1961, n. 322.
3. Ai sensi dell'articolo 15 del Codice penale, le disposizioni della presente legge sono speciali rispetto a quelle contenute nelle leggi 30 aprile 1962, n. 283 e 26 febbraio 1963, n. 441.
Art. 45
1. Fuori dei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 42, il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa a carico della quale si procede, invita il legale rappresentante della stessa a definire il contesto in via amministrativa.
2. Il medico provinciale stabilisce la somma da versarsi da parte del trasgressore, a norma delle disposizioni contenute nel precedente articolo 44, ed applicando la diminuzione di due terzi rispetto alle pene massime ivi indicate.
3. Qualora il trasgressore non provveda al versamento, da effettuarsi presso la Tesoreria provinciale nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'invito, il medico provinciale trasmette gli atti all'autorita' giudiziaria competente per territorio.
Art. 46
1. Nel caso di condanna irrevocabile per i reati previsti dal precedente articolo 44, l'autorita' giudiziaria trasmette copia della sentenza con l'annotazione del passaggio in giudicato al medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa.
2. Nei casi di particolare gravita', per le infrazioni previste dal settimo comma dell'articolo 42 il medico provinciale puo' disporre il ritiro della licenza di esercizio a carico del trasgressore.
3. L'imprenditore, al quale sia stata ritirata la licenza di esercizio a norma del presente articolo, non puo' ottenere il rilascio di nuova licenza per la medesima attivita' prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di ritiro.
4. Il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa puo' disporre, altresi', la sospensione della licenza fino a sei mesi, quando il trasgressore abbia riportato, per infrazioni nello spazio di due anni, almeno quattro condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 o due condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 2.000.000 o tre condanne irrevocabili, di cui due per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 e una per contravvenzione punibile con l'ammenda fino a lire 2.000.000.
5. Alla condanna irrevocabile, ai soli effetti del comma precedente, e' equiparata la definizione in via amministrativa.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo derogano a quelle di cui all'articolo 35 del Codice penale.
7. Il provvedimento del medico provinciale e' vincolante per le autorita' designate dalla legge alla concessione delle licenze.
Art. 47
1. Nei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 42, il medico provinciale puo' ordinare la chiusura dell'esercizio fino alla definizione del procedimento penale.
2. Il provvedimento di chiusura puo' essere revocato in ogni tempo, allorquando il titolare dell'impresa offra, adeguata garanzia di avere eliminato le cause e le ragioni in base alle quali era stata disposta la chiusura.
3. Contro il provvedimento del medico provinciale e' ammesso ricorso al Ministro per la sanita' nel termine di giorni trenta dalla notifica.
4. Il provvedimento di chiusura previsto dal presente articolo non preclude l'esercizio del potere conferito al medico provinciale dal precedente articolo 46.
5. Tuttavia, in questo caso, il periodo di chiusura preventivo sara' computato ai fini del decorso dei termini massimi previsti dallo stesso articolo 46.
Art. 48
1. Eccettuate le contravvenzioni punite con l'ammenda fino a lire 200.000, in tutti gli altri casi il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone la pubblicazione della sentenza.
Art. 49
1. Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, detiene per vendere o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle previsioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinsechi o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.
Titolo IX. Disposizioni transitorie e finali
Art. 50
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, e' vietata l'importazione di pane avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge medesima.))
Art. 51
1. Sino al 31 dicembre 1967 e' consentita la produzione di pasta comune confezionata con semolato miscelato con farine o granito di grano tenero, avente le caratteristiche seguenti:
2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
3. La vendita di detto tipo di pasta e' consentita sino al 30 giugno 1968.
Art. 52
1. La presente legge, salvo quanto previsto ai successivi commi, entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Il termine per lo smaltimento delle paste alimentari prodotte secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
3. Le disposizioni dell'articolo 35 diventano obbligatorie al compimento di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.1
Art. 53
1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con i Ministri per la sanita' e per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.
Art. 54
1. Sono abrogate le leggi 17 marzo 1932, n. 368; 22 giugno 1933, n. 874; 2 agosto 1948, n. 1036; il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione del 10 ottobre 1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 12 ottobre 1949; il decreto dell'Alto Commissario per la alimentazione del 18 novembre 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 25 novembre 1953, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1967
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - ANDREOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE