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Sez. 1, Sentenza n. 6257 del 20/11/1982 (Rv. 423913 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE - MANCATA UTILIZZAZIONE DEL BENE ESPROPRIATO - RETROCESSIONE - TOTALE - PARZIALE - CONFIGURABILITÀ - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423913-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE - MANCATA UTILIZZAZIONE DEL BENE ESPROPRIATO - RETROCESSIONE - TOTALE - PARZIALE - CONFIGURABILITÀ - CRITERI.*

Al fine di stabilire se la mancata utilizzazione del bene espropriato configuri un'ipotesi di retrocessione totale o parziale, di cui, rispettivamente, agli artt. 63 e 60 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, devesi aver riguardo all'opera programmata con la dichiarazione di pubblica utilità, nel senso che ricorre la prima ipotesi quando la mancata utilizzazione del bene espropriato derivi dalla mancata tempestiva realizzazione di detta opera, ovvero dalla realizzazione di un'opera qualitativamente diversa, mentre si verifica la seconda ipotesi quando l'opera medesima sia stata effettuata, pur se in termini quantitativamente diversi rispetto a quelli originariamente previsti. Pertanto, la distinzione tra le due ipotesi non risiede nel fatto che il fondo espropriato sia rimasto totalmente o parzialmente inutilizzato, potendo verificarsi l'ipotesi prevista dal citato art. 60 (retrocessione parziale), alla stregua del suindicato criterio discretivo, anche nel caso in cui uno dei fondi, appartenenti al compendio immobiliare espropriato, resti completamente inutilizzato, essendo stata l'opera pubblica realizzata su altri fondi compresi in tale compendio. (V 3308/79, mass n 399704; (V 2908/69, mass n 342751).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)