Sez. U, Sentenza n. 3308 del 12/06/1979 (Rv. 399704 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - RETROCESSIONE TOTALE O RETROCESSIONE PARZIALE - RISPETTIVA CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - GIURISDIZIONE RISPETTIVAMENTE SUSSISTENTE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - RETROCESSIONE TOTALE O RETROCESSIONE PARZIALE - RISPETTIVA CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - GIURISDIZIONE RISPETTIVAMENTE SUSSISTENTE.*
Nell'ipotesi di espropriazione per pubblica utilita di piu immobili (appartenenti a diversi proprietari), al fine di stabilire se la mancata utilizzazione di alcuno degli immobili espropriati determini automaticamente l'insorgere del diritto soggettivo dell'espropriato alla retrocessione, immediatamente tutelabile dinanzi al giudice ordinario (cosiddetta retrocessione totale, di cui all'art 63 della legge 25 giugno 1865 n 2359), ovvero costituisca a suo favore una mera posizione di interesse legittimo, in ordine al conseguimento da parte dell'autorita amministrativa di un provvedimento che accerti che il bene medesimo non serva piu all'opera pubblica, condizionando a tale provvedimento la nascita di quel diritto (cosiddetta retrocessione parziale, di cui agli artt 60 e 61 della citata legge), deve aversi riguardo all'opera programmata con la dichiarazione di pubblica utilita, nel senso che ricorre la prima ipotesi quando la mancata utilizzazione del bene derivi dalla mancata tempestiva realizzazione di detta opera, ovvero dalla realizzazione di un'opera qualitativamente diversa, mentre si verifica la seconda ipotesi quando l'opera medesima sia stata effettuata, pur se in termini quantitativi ridotti rispetto a quelli originariamente previsti, e solo il suo completamento possa evidenziare "a posteriori" la non necessita di mantenere l'acquisizione di alcuno degli immobili espropriati, o di parte di esso. (V 239/77, mass n 383764; (V 2550/75, mass n 376478).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)