diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12059 del 04/03/2015 Cc. (dep. 23/03/2015) Rv. 263183 - 01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Udienza camerale - Omesso avviso ad uno dei difensori - Nullità a regime intermedio - Mancata tempestiva deduzione da parte del difensore presente all'udienza - Sanatoria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263183-01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ

Nel procedimento camerale, l'omesso avviso ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato, integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)