Sez. 6, Sentenza n. 21736 del 12/02/2008 Cc. (dep. 29/05/2008) Rv. 240354 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Udienza camerale - Mancato avviso ad uno dei due difensori nominati dall'imputato - Presenza dell'altro difensore che non solleva eccezioni - Sanatoria - Sussistenza.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ
L'omessa notificazione dell'avviso di udienza nel procedimento in camera di consiglio (nel caso di specie, in sede di riesame di cui all'art. 324 cod.proc.pen.) ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato dà luogo a nullità a regime intermedio, sanata con la presenza in udienza dell'altro difensore, il quale svolga le sue argomentazioni senza nulla eccepire in proposito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)