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Sez. 1, Sentenza n. 11232 del 18/02/2020 Cc. (dep. 02/04/2020) Rv. 278815 - 01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Udienza camerale - Omesso avviso ad uno dei difensori - Nullità a regime intermedio - Mancata tempestiva deduzione da parte del difensore presente all'udienza - Sanatoria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278815-01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ

Nel procedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)