Sez. 1, Sentenza n. 800 del 17/04/1970 Ud. (dep. 06/08/1970) Rv. 115101 - 01
REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - MONOPOLIO E DOGANA -COLLUSIONE - ELEMENTO MATERIALE DEL REATO.*
REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - MONOPOLIO E DOGANA -COLLUSIONE - ELEMENTO MATERIALE DEL REATO.*
Ad integrare il reato di collusione previsto dall'art 3 della legge 9 dicembre 1941, n 1383, e sufficiente, in deroga al principio generale fissato dall'art 115 cod pen, l'esistenza del semplice accordo tra l'intraneo e l'estraneo, che abbia come motivo comune alle parti quello di frodare la finanza. (V 103887, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 115 CORTE COST., Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)