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Sez. 2, Sentenza n. 5066 del 21/11/1977 (Rv. 388669 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ECCEZIONI - NUOVE - DOMANDE VOLTE A PARALIZZARE IL DIRITTO FATTO VALERE DALL'ATTORE - NATURA - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DI FATTI NON PROSPETTATI IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388669-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ECCEZIONI - NUOVE - DOMANDE VOLTE A PARALIZZARE IL DIRITTO FATTO VALERE DALL'ATTORE - NATURA - ECCEZIONI RICONVENZIONALI - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DI FATTI NON PROSPETTATI IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*

Non rientrano nell'ambito oggettivo del divieto dello jus novorum in appello le domande volte esclusivamente a paralizzare il diritto fatto valere dall'attore e, come tali, implicanti una disamina da compiersi incidenter tantum. In tali casi ricorre l'ipotesi delle eccezioni riconvenzionali nuove, proponibili per la prima volta in appello anche se richiedono accertamenti di fatti non prospettati in primo grado. (V 1372/76, mass n 380077; (V 886/75, mass n 374272).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)