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Sez. 6, Sentenza n. 35887 del 02/07/2004 Cc. (dep. 03/09/2004) Rv. 229962 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - IN GENERE | Misura emessa da giudice dichiaratosi incompetente - Interrogatorio effettuato dal giudice prima della declaratoria di incompetenza - Misura emessa da parte del giudice competente - Nuovo interrogatorio di garanzia - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229962-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - IN GENERE

Qualora il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., l'ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l'obbligo di espletare nuovamente l'interrogatorio di garanzia, a meno che, con la nuova ordinanza, non siano contestati nuovi fatti ovvero il provvedimento sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento della ordinanza emessa dal giudice incompetente, nel qual caso si rende necessario un nuovo interrogatorio ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen.. Se, tuttavia, il vizio attiene solo ad una parte distinta ed autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata.(Fattispecie nella quale, alla esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett.c), individuata dal giudice incompetente, era stata aggiunta, nella ordinanza "ex" art. 27, la ulteriore esigenza di cui all'art. 274 lett. b). La Corte di cassazione ha reputato corretto il ragionamento del tribunale del riesame che aveva ritenuto conservata la efficacia della nuova misura, limitatamente alla parte oggetto di interrogatorio di garanzia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)