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Sez. 1, Sentenza n. 14360 del 03/11/2000 (Rv. 543309 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Decorrenza - Dalla comunicazione - Atto di presa visione - Equipollenza - Condizioni - Riferibilità certa al provvedimento - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543309-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI

In tema di regolamento di competenza, ai fini del decorso del termine di trenta giorni di cui all'articolo 47, comma secondo cod. proc. civ., un atto di "presa visione" può sostituire la comunicazione eseguita con biglietto di cancelleria ma solo se il medesimo si riferisce con certezza al provvedimento impugnabile (nella specie è stato escluso che integrasse una presa visione sicuramente riferibile al provvedimento la sottoscrizione del difensore apposta, dopo l'emanazione di quello, sulla copertina del fascicolo d'ufficio in corrispondenza all'annotazione di ritiro del fascicolo di parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)