Sez. 3, Sentenza n. 6987 del 25/07/1997 (Rv. 506278 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Ordinanza di liquidazione degli onorari professionali, ex art. 29 della legge n. 794 del 1942 - Mancata notificazione della stessa - Conseguenze - Impugnazione con ricorso per Cassazione ex art 111 Cost. - Termine breve - Applicabilità - Esclusione - Termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza di liquidazione degli onorari professionali, emessa ai sensi dell'art. 29, legge 13 giugno 1942, n. 794, può, in caso di mancata notificazione dell'ordinanza, proporsi nel termine di un anno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., senza che rilevi la sottoscrizione "per presa visione" apposta dal difensore a margine dell'ordinanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)