Sez. L, Sentenza n. 5753 del 19/04/2001 (Rv. 546068 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Lavoratori licenziati da aziende in crisi del Mezzogiorno - Intervento della GEPI - Utilizzazione di società per il reimpiego dei lavoratori - Avviamento presso aziende terze individuate da tali società - Successiva risoluzione dei rapporti lavorativi instaurati con le aziende - Responsabilità della GEPI e delle società di reimpiego - Condizioni e limiti rispettivi - Accertamento di responsabilità nei confronti della società di reimpiego - Conseguenze - Reintegrazione nel posto di lavoro - Inammissibilità - Obbligo di risarcimento del danno - Sussistenza - Commisurazione al trattamento di integrazione guadagni - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Nell'ipotesi di intervento della GEPI per il reimpiego dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ubicate nel Mezzogiorno e di utilizzazione, ex art. 2 D.L. 4 settembre 1987 n. 366, convertito con modifiche nella legge 3 novembre 1987 n. 452, di apposite società cosiddetto di reimpiego che provvedono ad individuare aziende "terze" presso cui avviare i lavoratori, la stessa GEPI e le società utilizzate per il reimpiego, pur non essendo tenute a garantire senza alcun limite temporale la bontà e la riuscita delle iniziative imprenditoriali delle aziende individuate per la rioccupazione dei lavoratori, conservano tuttavia la loro responsabilità in ordine, rispettivamente, per la GEPI, alla scelta della società da utilizzare per il reimpiego e, per le società, alla attuazione di strumenti di verifica (propri di una funzione di rilievo collettivo) circa la consistenza delle aziende di reimpiego finale; peraltro, ove venga accertata giudizialmente la responsabilità della società di reimpiego in relazione all'eventuale licenziamento dei lavoratori da parte delle aziende individuate come idonee alla rioccupazione (nella specie, per avere omesso ogni controllo sulla reale esistenza di un'attività produttiva presso l'azienda di reimpiego), non può derivarne a carico della stessa società un obbligo di "reintegrazione", in mancanza di una specifica previsione normativa e nell'impossibilità di applicare analogicamente le norme sulla cosiddetta tutela reale, sussistendo, invece, un obbligo di risarcimento, da commisurare - in coerenza con le finalità del sistema normativo - al trattamento di integrazione guadagni.
Riferimenti normativi: Legge 29/03/1976 num. 62 CORTE COST., Legge 02/11/1980 num. 784 art. 2, Decreto Legge 04/09/1987 num. 366 art. 2, Legge 03/11/1987 num. 452 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)