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Sez. 1, Sentenza n. 3642 del 04/06/1980 (Rv. 407502 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407502-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - INAMMISSIBILITA.*

Poiche il reclamo al tribunale, ai sensi dell'art 26 della legge fallimentare, e proponibile non solo contro i provvedimenti ordinatori del giudice delegato, ma anche contro quelli con i quali il giudice medesimo eserciti poteri cognitori e decisori in materia di diritti soggettivi, salva la previsione di diversa specifica impugnazione, deve escludersi l'immediata esperibilita del ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione, avverso il decreto con cui il giudice delegato approva e rende esecutivo il piano di riparto, restando consentita tale impugnazione soltanto avverso il decreto con cui il tribunale provvede in Sede di reclamo. (V 195/79, mass n 396262; (V 2755/78, mass n 392158).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)