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Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 08/07/1985 Cc. (dep. 08/10/1985) Rv. 170601 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO - NATURA INDIZIARIA - ESTREMI - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDIZIO - FATTISPECIE: RAPPORTI CON GRUPPO MAFIOSO.*
Stato
decisa il 1985-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170601-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO - NATURA INDIZIARIA - ESTREMI - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDIZIO - FATTISPECIE: RAPPORTI CON GRUPPO MAFIOSO.*

La pericolosità sociale richiesta per l'applicazione delle misure di prevenzione, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si desume dall'esame dell'intera personalità del soggetto e può scaturire anche da situazioni che giustificano sospetti e presunzioni, purché gli uni e le altre siano fondati su elementi specifici. Tali possono considerarsi, in un giudizio che è di carattere evidentemente indiziario, i precedenti penali, le recenti denunzie per gravi reati, il tenore di vita del prevenuto, la compagnia di pregiudicati ed altre concrete manifestazioni contrastanti con la sicurezza e la moralità pubblica. Pertanto, il convincimento del giudice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto è ampiamente discrezionale e la motivazione del relativo decreto può fondarsi anche esclusivamente sulle informazioni fornite dalle autorità di P.S., purché esse non contrastino con gli elementi risultanti dagli Atti o con le prove addotte dalla difesa. In tale prospettiva, le denunce per gravi reati ed i precedenti giudiziari, anche se negativi, possono essere utilizzati quali manifestazioni della personalità del soggetto utili ai fini di un globale giudizio di pericolosità. (fattispecie relativa ad irrogazione della misura sulla base di elementi, tratti dai rapporti dei carabinieri e della P.S., relativi alle strette relazioni esistenti tra il ricorrente ed un pericoloso gruppo mafioso, ritenuta altresì l'irrilevanza del proscioglimento dalla imputazione di alcuni reati). (Conf mass n 168310; (Conf mass n 168307; (Conf mass n 167970; (Conf mass n 165609).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)