Sez. U, Sentenza n. 24668 del 24/11/2009 (Rv. 610549 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Ripetizione d'indebito da parte dell'Amministrazione - Devoluzione al giudice ordinario - Disciplina transitoria - Condizioni - Fatto storico successivo al 30 giugno 1998 - Nozione - Richiesta di restituzione delle somme - Rilevanza - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In materia di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal dipendente nei confronti dell'ente datore di lavoro (nella specie, nei confronti del Ministero della Giustizia) diretta ad accertare l'illegittimità della pretesa restitutoria dell'Amministrazione, ove la richiesta dell'ente medesimo sia successiva al 30 giugno 1998, dovendosi ritenere che, nel caso di ripetizione d'indebito, integrino la nozione di "questione" ai sensi dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, non solo i fatti rilevanti ai fini della sussistenza del diritto del lavoratore, ma anche la mutata valutazione e qualificazione della fattispecie concreta operata dall'ente con la richiesta di restituzione, atteso che solo a seguito di quest'ultima può dirsi insorta la lite tra l'Amministrazione e il dipendente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)