Sez. U, Sentenza n. 5282 del 05/03/2009 (Rv. 607561 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Devoluzione al giudice ordinario - Disciplina transitoria - Discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
L'art. 69, comma 7, del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, nel trasferire al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale - individuato in relazione alla data del 30 giugno 1998 - tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata, in ordine alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, così da attribuire decisività , ai predetti fini, alla collocazione temporale dell'episodio che ha prodotto la lesione definitiva dell'interesse per la cui tutela si ricorre al giudice. (Nella specie, le S.U. hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in controversia promossa da un dipendente di una ASL per l'accertamento dell'inesistenza del diritto della medesima P.A. a ripetere somme asseritamente corrispostegli senza titolo a seguito della revoca dell'inquadramento professionale deliberata nel 1995, ritenendo, quindi, irrilevante la successiva delibera del 1999 - valorizzata, invece, dal dipendente ai fini della promossa azione dinanzi al giudice ordinario - con cui la stessa ASL quantificava le somme pretese e disponeva un piano di rateizzazione delle ritenute stipendiali).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)