Sez. 1, Sentenza n. 5027 del 09/06/1987 (Rv. 453630 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - TERMINE BREVE - PRESUPPOSTI - CONOSCENZA DELLA SENTENZA - INSUFFICIENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - NECESSITÀ - NOTIFICAZIONE ESEGUITA IN FORME DIVERSE DA QUELLA EX ARTT. 285 E 170 COD. PROC. CIV. - INIDONEITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - TERMINE BREVE - PRESUPPOSTI - CONOSCENZA DELLA SENTENZA - INSUFFICIENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - NECESSITÀ - NOTIFICAZIONE ESEGUITA IN FORME DIVERSE DA QUELLA EX ARTT. 285 E 170 COD. PROC. CIV. - INIDONEITÀ.*
L'art. 326, primo comma, cod. proc. civ. ricollega il termine breve d'impugnazione non già alla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma al compimento di un'attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza, effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della controparte, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. con la conseguenza che la notificazione eseguita in Forma diversa, e in particolare alla parte personalmente, non vale a far decorrere il termine breve per l'impugnazione neanche nei confronti dello stesso notificante. (V 2405/86, mass n 445523; (V 5658/86, mass n 448142; (V 3111/82, mass n 421043; (contra 1835/85, mass n 439762).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)