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Sez. 3, Sentenza n. 9059 del 28/08/1995 (Rv. 493752 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Conoscenza o conoscibilità delle ordinanze ex art. 176 secondo comma - Operatività all'interno del singolo grado di processo - Inapplicabilità ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
Stato
decisa il 1995-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493752-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE

La regola della conoscenza o conoscibilità delle ordinanze, posta dal secondo comma dell'art. 176 cod. proc. civ., è legata, al pari dei relativi effetti, non solo alla forma del provvedimento, ma anche al suo contenuto (essa infatti, non può mai pregiudicare la decisione della causa e, salvo eccezioni, può essere sempre modificata o revocata dal giudice che l'ha emessa) ed è destinata ad operare all'interno del singolo grado del processo. Pertanto, la menzionata regola è inidonea ad essere applicata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione (art. 325 cod. proc. civ.), che presuppone l'esaurimento della fase processuale (nella specie, la S.C., in applicazione del principio di diritto enunciato nella massima, decidendo sul ricorso per, cassazione ex art. 111 Cost. avverso un'ordinanza avente il contenuto sostanziale di sentenza, ha affermato l'inapplicabilità del termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ. per non essere stata notificata al ricorrente l'impugnata ordinanza).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)