Sez. U, Sentenza n. 1543 del 29/03/1989 (Rv. 462343 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) PREVISTA DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 6972 DEL 1890 - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 396 DEL 7 APRILE 1988 DICHIARATIVA DELLA PARZIALE ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMA CONTENUTA NEL PREDETTO ARTICOLO - EFFETTI - PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO DELLE IPAB - CONSEGUENZIALE DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO DELLE CONTROVERSIE INERENTI AI RAPPORTI CON IL PERSONALE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) PREVISTA DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 6972 DEL 1890 - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 396 DEL 7 APRILE 1988 DICHIARATIVA DELLA PARZIALE ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMA CONTENUTA NEL PREDETTO ARTICOLO - EFFETTI - PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO DELLE IPAB - CONSEGUENZIALE DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO DELLE CONTROVERSIE INERENTI AI RAPPORTI CON IL PERSONALE.*
Alla scuola materna G. fornaroli di Magenta, che aveva, in ragione del suo scopo istituzionale, natura di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) in virtù dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, deve essere riconosciuta, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge citata, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali possono continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, la qualità di persona giuridica privata (con la conseguenziale devoluzione al giudice ordinario delle controversie inerenti ai rapporti con il personale) sulla base degli ordinari e sostanziali criteri d'indagine, tenuto conto che detta scuola opera con entrate private senza che siano previsti finanziamenti a carico dello stato o di enti pubblici.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)