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Sez. U, Sentenza n. 5681 del 19/12/1989 (Rv. 464631 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ENTE COLLEGIO "SERRISTORI" - PERSONALE DIPENDENTE - CONTROVERSIE DI LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1989-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464631-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ENTE COLLEGIO "SERRISTORI" - PERSONALE DIPENDENTE - CONTROVERSIE DI LAVORO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 - la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere con personalità giuridica di diritto privato qualora abbiano tutti i requisiti di un'istituzione privata - il carattere pubblico di un'istituzione di assistenza e beneficenza deve essere oggetto di accertamento giudiziale sulla base degli ordinari criteri d'indagine. Pertanto, all'ente collegio "serristori" - che, pur essendo retto da un consiglio di amministrazione nominato da pubblica autorità, non è sottoposto ad ingerenze o controlli esterni e che, avvalendosi delle rendite del proprio patrimonio e delle rette degli alunni a pagamento, persegue lo scopo del mantenimento, dell'educazione e dell'istruzione dei giovani poveri del comune di castiglion fiorentino - deve riconoscersi natura di persona giuridica privata, con la conseguenza che le controversie di lavoro dei suoi dipendenti spettano alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 2995/89, mass n 463178; (V 2007/89, mass n 462607; (V 1543/89, mass n 462343).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., DPR 27/06/1963 num. 1053

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)