Sez. 3, Sentenza n. 2284 del 25/06/1969 (Rv. 341671 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO - NATURA - DANNO CONSISTENTE NELLA MANCATA ACQUISIZIONE O NELLA PERDITA DI UN BENE - DETERMINAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO - NATURA - DANNO CONSISTENTE NELLA MANCATA ACQUISIZIONE O NELLA PERDITA DI UN BENE - DETERMINAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
L'obbligazione che ha per oggetto il risarcimento dei danni e obbligazione di valore e non di valuta. In conseguenza, il patrimonio dell'offeso che, in dipendenza di una inadempienza contrattuale o di un illecito extracontrattuale, ha subito un detrimento consistente nella mancata acquisizione o nella perdita di un bene, deve essere reintegrato mediante una prestazione di contenuto economico equivalente al bene che si doveva acquistare e al bene perduto. La equivalenza di contenuto economico deve poi ricorrere non solo con riferimento al tempo in cui il danno e prodotto, ma anche con riferimento al tempo della riparazione, e cioe al tempo della decisione che la attua, quando la riparazione stessa abbia luogo mediante ricorso al giudice. Il danno che e costituito dalla mancata acquisizione di un bene deve, infatti, ritenersi normalmente riparato con l'attribuzione di somma equivalente al bene stesso, al tempo della liquidazione. (V. 1426-68, massima n.333065 300-68, massima n.331234 963-66, massima n.321922 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)