Sez. 2, Sentenza n. 5112 del 22/05/1998 (Rv. 515698 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Valutazione comparativa del comportamento dei contraenti da parte del giudice - Necessità - Obbligo del committente di assicurare all'appaltatore la possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoro - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze.
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE
Tra le obbligazioni che scaturiscono, come effetti naturali, dal contratto di appalto, vi è quella, gravante sulla parte committente, di assicurare all'appaltatore, fin dall'inizio del rapporto, e per tutta la durata di questo, la possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoro affidatogli, così che l'inadempimento di tale obbligo, cui non può non corrispondere il diritto dell'appaltatore alla relativa osservanza, è ben suscettibile di assumere, in astratto, valenza ai sensi degli artt. 1453 e ss. cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)