Sez. 1, Sentenza n. 14966 del 02/07/2007 (Rv. 597746 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE | Contrasto tra dispositivo e motivazione - Nozione - Impossibilità di individuare il comando giudiziale - Effetti - Nullità della sentenza - Fattispecie in tema di risarcimento dei danni.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE
Sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 156 e 360 n. 4 cod. proc. civ., nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mercè valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale, in una causa di risarcimento dei danni, aveva ritenuto insussistente la prova dell'"an debeatur", rigettando per tale motivo non solo l'appello principale del danneggiato, che aveva lamentato l'insufficienza della liquidazione effettuata dal giudice di primo grado, ma anche l'appello incidentale del danneggiante, che aveva chiesto il rigetto della domanda).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)