Sez. 1, Sentenza n. 14839 del 27/06/2006 (Rv. 591924 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Rifiuti speciali - Art. 55, comma 3. del d.lgs. n. 22 del 1997 - Disciplina transitoria - Portata - Applicazione delle sanzioni amministrative a fatti già previsti come reati - Ammissibilità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
In tema di depenalizzazione di illeciti relativi alla violazione della normativa sui rifiuti, l'art. 55, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, a norma del quale, per i procedimenti penali pendenti alla data della entrata in vigore del decreto stesso, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati nel comma primo del medesimo art. ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, deve essere interpretato nel senso che il legislatore delegato non ha inteso rendere lecite condotte che, nella previgente disciplina, erano sanzionate penalmente; il riferimento all'intervenuta pronuncia del decreto di archiviazione o della sentenza di proscioglimento, infatti, deve intendersi come volto ad evitare la rimessione all'autorità amministrativa di contestazioni di illeciti depenalizzati non aventi consistenza in linea di fatto, mentre negli altri casi la norma assolve la funzione di regolare in via transitoria la successione fra la norma penale e quella che configura l'illecito amministrativo, evitando che condotte, tenute nel vigore della norma incriminatrice, e successivamente depenalizzate, risultino prive di ogni sanzione (v. Corte cost. ord. n. 233 del 1999).Pertanto, ove la pronuncia di archiviazione sia stata adottata esclusivamente perché il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato, l'autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti all'autorità amministrativa ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste in luogo delle originarie sanzioni.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)