Sez. 2, Sentenza n. 1078 del 18/01/2007 (Rv. 594379 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Violazioni alla normativa in materia di rifiuti - Omessa od incompleta tenuta del registro di carico e scarico - d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22 - Applicazione della sanzione amministrativa a fatti prima previsti come reato - Ammissibilità - Applicazione dell'articolo 40 della legge 24 novembre 1981 n.689 - Legittimità - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alle ipotesi di depenalizzazione degli illeciti previsti come reato, in particolare per le infrazioni alla normativa sui rifiuti, la violazione degli obblighi di regolare tenuta ed annotazione del registro di carico e scarico, commessa in un tempo in cui costituiva reato, non è rimasta priva di sanzione, in quanto la sua trasformazione in illecito amministrativo ne comporta la punibilità con la sanzione per esso prevista. D'altro canto, la disciplina transitoria prevista dall'articolo 40 della legge 24 novembre 1981 n.689 - secondo cui le disposizioni dettate in materia di sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione quando il relativo procedimento non sia stato definito - deve trovare applicazione anche nel caso di altre successive depenalizzazioni, esprimendo detto articolo 40, indipendentemente dalla sua collocazione, una regola di diritto transitorio di ordine generale, peraltro coerente con l'articolo 1 della stessa legge, del quale si limita a precisare e delimitare la portata. (Nella specie, era stata contestata la violazione dell'articolo 9 octies, del d.l. 9 settembre 1988 n.397, conv. nella legge 9 novembre 1988 n.475, che successivamente all'instaurarsi del procedimento penale, veniva depenalizzato per effetto del d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22, il cui articolo 52, comma secondo, ne ha previsto la punibilità con la sanzione amministrativa: sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale che, in virtù del richiamato principio di irretroattività, aveva accolto la opposizione alla relativa ordinanza ingiunzione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge 09/11/1988 num. 475 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 55 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 09/09/1988 num. 397 art. 9 octies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)