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Sez. 3, Sentenza n. 289 del 17/01/1986 (Rv. 443925 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - LOCAZIONE DI UN'AREA NUDA - ASSOGGETTAMENTO OD ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA VINCOLISTICA DI CUI ALLA LEGGE N. 1115 DEL 1971 - REQUISITI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443925-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - LOCAZIONE DI UN'AREA NUDA - ASSOGGETTAMENTO OD ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA VINCOLISTICA DI CUI ALLA LEGGE N. 1115 DEL 1971 - REQUISITI RISPETTIVI.*

La locazione di un'area nuda, ove le parti abbiano concordemente pattuito come uso esclusivo la costruzione di un edificio da destinare ad attività commerciale od industriale, è soggetta alla disciplina vincolistica, rimanendo, invece, sottratta alla stessa quando detta locazione è accompagnata dalla concessione al locatario della facoltà di costruirvi impianti ed attrezzature, con la conseguenza che - in tale ultimo caso - il relativo contratto resta estraneo al regime delle norme vincolistiche di cui alla legge n. 1115 del 1971. (Conf 1942/85, mass n 439855; (Conf 4801/82, mass n 422790; (Conf 5177/81, mass n 415976; (contra 4642/81, mass n 415343; (contra 3444/79, mass n 399862).*

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1971 num. 1115 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)