Sez. 6, Sentenza n. 31 del 08/01/1996 Cc. (dep. 19/02/1996) Rv. 204005 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere | Provvedimento di rimessione in libertà - Esecutività dello stesso - Annullamento con rinvio di tale provvedimento da parte della Cassazione - Sospensione della suddetta esecutività - Prima dello esaurimento della fase rescissoria - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere
L'esecutività di un provvedimento di rimessione in libertà adottato in sede di riesame della misura cautelare non può essere interrotta dall'annullamento con rinvio, ad opera della cassazione, del suddetto provvedimento e prima ancora che si esaurisca la fase rescissoria dell'impugnazione. Invero solo l'esaurimento dell'intero giudizio d'impugnazione (fase rescindente e fase rescissoria) può determinare una situazione di definitività, destinata a produrre effetti sostanziali sullo "status libertatis", o nel senso di garantire l'intangibilità o nel senso di farne rivivere l'originaria misura coercitiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)