Sez. 1, Sentenza n. 8722 del 03/12/2003 Cc. (dep. 26/02/2004) Rv. 228158 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Annullamento da parte della cassazione della revoca della misura cautelare - Ordinanza del Tribunale del riesame in sede di rinvio - Ripristino della custodia cautelare originariamente disposta dal g.i.p. - Immediata esecutività - Necessità - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento in attesa della decisione del nuovo ricorso per cassazione - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
L'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, a seguito di rinvio della Corte di cassazione, conferma l'originaria ordinanza di custodia cautelare emessa dal g.i.p. e annullata una prima volta dal predetto Tribunale, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, non estendendosi, per analogia, l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen., anche se avverso il provvedimento "de libertate" sia stato proposto nuovamente ricorso per cassazione, dal momento che, per regola generale ex art. 588, comma secondo, cod. proc. pen., le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo e che al procedimento di riesame non è applicabile, per analogia, il disposto dell'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)