Sez. 6, Sentenza n. 20479 del 12/05/2005 Cc. (dep. 31/05/2005) Rv. 232264 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - cassazione - IN GENERE | Annullamento con rinvio dell'ordinanza con la quale il tribunale aveva annullato quella applicativa della misura cautelare - Conferma di tale misura da parte del tribunale all'esito del giudizio di rinvio - Esecutività della pronuncia - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - cassazione - IN GENERE
L'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, a seguito di annullamento con rinvio disposto, su ricorso del P.M., dalla Corte di cassazione, confermi l'originaria ordinanza di custodia cautelare che in un primo tempo, in accoglimento della richiesta di riesame, era stata annullata dal medesimo tribunale, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, anche in caso di nuova proposizione di ricorso per cassazione, non estendendosi, per analogia, a tale ipotesi l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen. ed operando invece la regola generale di cui all'art. 588, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno effetto sospensivo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che tale principio non contrasta con quello affermato in altre pronunce di legittimità in cui si esclude l'immediata esecutività, ai fini del ripristino della misura cautelare, non dell'ordinanza emessa dal tribunale a seguito del giudizio di rinvio ma di quella di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)