diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 39029 del 16/09/2008 Cc. (dep. 16/10/2008) Rv. 242316 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Annullamento con rinvio dell'ordinanza con la quale il tribunale aveva annullato quella applicativa della misura cautelare - Conferma di tale misura da parte del tribunale investito all'esito del giudizio di rinvio - Esecutivo della pronuncia - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242316-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

L'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, a seguito di annullamento con rinvio disposto su ricorso del P.M., confermi l'originaria ordinanza di custodia cautelare, in un primo tempo annullata dal medesimo tribunale, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, anche in caso di nuova proposizione di ricorso per cassazione (In motivazione, la S.C. ha affermato che a tale ipotesi non si estende per analogia l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen., operando invece la regola generale di cui all'art. 588, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno effetto sospensivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)