Sez. U, Sentenza n. 6846 del 04/06/1992 (Rv. 477557 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Capacità lavorativa (attitudine al lavoro) | Riduzione - Grado di inabilità derivante da ipoacusia - Accertamento sulla base del cosiddetto nuovo metodo Rossi - Giudizio di ordine sanitario demandabile al consulente tecnico - Controllo del giudice di merito sui risultati delle indagini del consulente - Apprezzamento di fatto - Sindacato della Corte di Cassazione - Limiti.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Capacità lavorativa (attitudine al lavoro)
In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine lavorativa importa non già una questione di natura giuridica, riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario, demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico. Pertanto, il controllo del giudice del merito sui risultati delle indagini del consulente d'ufficio, volte ad accertare, sulla base del cosiddetto nuovo metodo Rossi, il grado d'inabilità derivante da ipoacusia, costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato della Corte di Cassazione deve limitarsi alla verifica della sufficienza e della correttezza logico- giuridica della motivazione; con la precisazione, sia pure nell'ambito di tale limitato sindacato, che il ricorso al metodo suddetto - il quale, in piena aderenza alla "ratio" della normativa sull' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, considera normale la funzione uditiva fino a che il livello medio di soglia, per le frequenze della voce di conversazione, non superi i 25 decibel (al di sotto dei quali il difetto uditivo è anatomico e non funzionale) e sottrae dal valore tabellare della perdita della funzione uditiva (riferibile alla sola tecnoacusia) il danno da presbiosocioacusia (sordità parziale causata dall'età e dall'inquinamento acustico extralavorativo) nella misura massima, per l'età lavorativa più avanzata (e, quindi, graduabile, per le età intermedie), del 10, 8 per cento, arrotondata all'11 per cento - non esclude la possibilità dell'assicurato, attesa la validità probatoria presuntiva dei criteri statistici cui il metodo stesso è informato, di addurre e comprovare in concreto la non riconducibilità della sua ipoacusia a fattori extralavorativi.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)