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Sez. L, Sentenza n. 14565 del 27/12/1999 (Rv. 532531 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ELENCAZIONE | Malattie non tabellate - Rilevanza ex Corte Cost. n. 179/1988 - Prova dell'eziologia professionale - Necessità - Conseguenze sull'ambito delle indagini tecniche - Concorrenza di cause professionali e non professionali - Principio della equivalenza dei fattori causali - Limiti - Fattispecie relativa ad artrosi cervicale e dorsale.
Stato
decisa il 1999-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532531-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - ELENCAZIONE

Nell'assicurazione contro le malattie professionali, l'assicurato, a seguito della sentenza n. 179 del 1988 della Corte Costituzionale, in difetto dell'esposizione ai fattori patogeni tabellati (che comporta una presunzione di professionalità della malattia), se non usufruisce di una presunzione legale, tuttavia può provare l'eziologia professionale della malattia da cui è affetto; pertanto l'indagine tecnica attinente a tale eziologia va condotta anche in relazione a fattori di rischio diversi da quelli considerati dalle tabelle allegate al d.P.R. n. 1124 del 1965, e propri del tipo di attività lavorativa svolta dall'interessato, senza escludere quelle situazioni di dannosità che, seppure ricorrenti anche per attività non lavorative, costituiscono però un rischio specifico per l'assicurato. La concorrenza di fattori causali professionali e non professionali, d'altra parte, implica l'applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni recepito dall'art. 41 cod. pen., per cui va attribuita efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito - anche in maniera indiretta e remota - alla produzione dell'evento, salvo il temperamento, posto dallo stesso art. 41 cit., secondo cui deve essere riconosciuta l'idoneità interruttiva del nesso eziologico alla sopravvenienza di un fattore sufficiente da se solo a produrre l'evento. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva rigettato una domanda relativa a una richiesta di rendita per artrosi lombare e cervicale, senza considerazione degli aspetti eziologici specifici, e facendo invece generico riferimento alla circostanza che era in questione un'affezione di generale diffusione e connessa all'età avanzata del soggetto).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)