Sez. 3, Sentenza n. 651 del 27/01/1984 (Rv. 432916 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITI DI VALUTA - DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO - OBBLIGATORIETÀ - ECCEZIONI - PROVA - ONERE RELATIVO - SPETTANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITI DI VALUTA - DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO - OBBLIGATORIETÀ - ECCEZIONI - PROVA - ONERE RELATIVO - SPETTANZA.*
Il ritardo nel pagamento dei debiti di valuta comporta, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., il pagamento, oltre che degli interessi, dei maggiori danni causati, fra i quali è in re ipsa quello da svalutazione monetaria poiché qualunque impiego del denaro - anche il semplice deposito bancario ovvero la spendita di beni di consumo - produce ricchezza riconducibile al valore della moneta, con la conseguenza che incombe sul debitore la prova per i casi eccezionali in cui non debba operare la previsione anzidetta. (Conf 123/83, mass n 424926).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)