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Sez. 3, Sentenza n. 651 del 27/01/1984 (Rv. 432916 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITI DI VALUTA - DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO - OBBLIGATORIETÀ - ECCEZIONI - PROVA - ONERE RELATIVO - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1984-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432916-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITI DI VALUTA - DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO - OBBLIGATORIETÀ - ECCEZIONI - PROVA - ONERE RELATIVO - SPETTANZA.*

Il ritardo nel pagamento dei debiti di valuta comporta, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., il pagamento, oltre che degli interessi, dei maggiori danni causati, fra i quali è in re ipsa quello da svalutazione monetaria poiché qualunque impiego del denaro - anche il semplice deposito bancario ovvero la spendita di beni di consumo - produce ricchezza riconducibile al valore della moneta, con la conseguenza che incombe sul debitore la prova per i casi eccezionali in cui non debba operare la previsione anzidetta. (Conf 123/83, mass n 424926).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)