Sez. 3, Sentenza n. 24 del 11/01/1988 (Rv. 456693 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - ONERE DELLA PROVA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - ONERE DELLA PROVA.*
Con riguardo al ritardo nel pagamento di debiti di valuta, qualora il creditore invochi il fatto notorio della svalutazione monetaria a sostegno della domanda di liquidazione del maggior danno derivatogli dalla mora del debitore (art. 1224 cod. civ.), il giudice può procedere alla relativa liquidazione in base agli indici ufficiali del costo della vita, restando a carico del creditore che effettui una richiesta di risarcimento in misura maggiore la relativa prova, dimostrando, ad esempio, di non avere potuto, a causa dell'inadempienza del debitore medesimo, attuare più redditizi investimenti, o di essere stato costretto, per sue necessità impellenti, a procurarsi denaro a condizioni più svantaggiose. (Conf 3356/85, mass n 441024; (Conf 651/84, mass n 432916; (Conf 123/83, mass n 424926; (contra 2368/86, mass n 445493; (contra 5572/79, mass n 402167; (contra 3776/79, mass n 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)