Sez. 2, Sentenza n. 5681 del 19/10/1988 (Rv. 460217 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Con riguardo alle obbligazioni pecuniarie, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito né costituisce di per sè un danno risarcibile, ma può implicare in applicazione dell'art. 1224 secondo comma cod. civ. solo il riconoscimento a favore del creditore, oltre agli interessi, del maggiore danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre delle somme nel periodo della mora nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre gli effetti economici sfavorevoli che l'inflazione produce. Da tale Onere di allegazione e prova il creditore non può ritenersi dispensato attraverso il ricorso ad elementi presuntivi o a fatti di comune esperienza, il quale deve ritenersi consentito soltanto in stretta correlazione con le qualità e le condizioni della categoria cui appartiene il creditore, atteso che esclusivamente alla luce di tali dati, che il creditore deve fornire, sussistono i presupposti di una valutazione secondo criteri di probabilità e normalità, delle modalità di utilizzazione del denaro e quindi degli effetti, nel caso concreto, della ritardata disponibilità, senza che possa darsi rilievo alla mera valutazione soggettiva del creditore in ordine al valore del bene oggetto della prestazione. (Conf 2312/87, mass n 451515; (Conf 2161/87, mass n 451387; (Conf 4344/86, mass n 447109; (Conf 2368/86, mass n 445493; (contra 3556/88, mass n 458873; (contra 24/88, mass n 456693; (contra 651/84, mass n 432916).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)