Sez. L, Sentenza n. 8490 del 28/05/2003 (Rv. 563657 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore cassintegrato - Comunicazione all'INPS - Necessità - Redditività dell'attività svolta - Rilevanza - Non prevalenza della stessa e mancata percezione di retribuzione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa alla coltivazione del fondo di proprietà del lavoratore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 8, comma quinto, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (la cui "ratio" è quella di evitare l'erogazione della integrazione guadagni in concomitanza con lo svolgimento di un'attività sostitutiva di quella, sospesa del tutto o ridotta, in ragione della quale l'indennità viene corrisposta, sanzionando con la decadenza l'omessa preventiva comunicazione dell'attività svolta alla sede provinciale dell'INPS), deve aversi riguardo alla redditività dell'attività espletata, mentre è irrilevante che la medesima attività non sia prevalente o non sia retribuita. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso, in relazione all'attività di coltivazione del proprio fondo svolta dal lavoratore sospeso, ritenuta non prevalente e non retribuita, che operasse l'obbligo di comunicazione all'Istituto previdenziale ed aveva conseguentemente ritenuto non operante la decadenza dal trattamento di integrazione salariale a seguito della mancata comunicazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)