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Sez. 3, Sentenza n. 3431 del 25/05/1981 (Rv. 414026 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - OMESSA ASTENSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414026-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - OMESSA ASTENSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

Allorche non sia stata proposta istanza di ricusazione, la violazione, da parte del giudice, dell'Obbligo di astenersi nel caso in cui abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, non comporta nullita della sentenza e non puo essere dedotta in Sede di impugnazione. (Conf 396/81, mass n 410858; (Conf 5923/79, mass n 402599; (Conf 5752/79, mass n 402380).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)